SERRA Maschinenbau GmbH CGV

1.    Informazioni generali, validità
1,1. Le Condizioni generali di vendita (in prosieguo "CGV") sono valide per tutti i rapporti commerciali che SERRA Maschinenbau GmbH (in prosieguo "SERRA") intrattiene con i rispettivi clienti. Le presenti CGV si applicano solo se il Cliente è un imprenditore (art. 14 BGB, Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato ai sensi dell'art. 310 comma 1 frase 1 BGB.
1,2. Tutte le forniture, le prestazioni e le offerte di SERRA sono disciplinate esclusivamente dalle presenti CGV. Condizioni generali di contratto diverse, contrarie o supplementari del Cliente non trovano applicazione, anche qualora SERRA non rifiuti espressamente la loro validità nel singolo caso. L'accettazione senza riserve di ordini e commesse da parte di SERRA non implica il riconoscimento di tali condizioni.
1,3. Le presenti CGV valgono anche per tutti i futuri rapporti commerciali con il Cliente. Con il primo ordine o il primo conferimento d'incarico, le CGV si considerano accettate. Il Cliente accetta inoltre la loro esclusiva validità come contratto quadro anche per ordini e conferimenti d'incarico futuri.
1,4. Eventuali accordi individuali raggiunti con il Cliente nel caso singolo hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o una conferma scritta da parte di SERRA.
1,5. Dichiarazioni e indicazioni legalmente rilevanti che il Cliente deve rilasciare nei confronti di SERRA dopo la stipula del contratto (ad es. designazione di scadenze, segnalazioni di vizi, dichiarazione di recesso o riduzione di prezzo) devono essere rese per iscritto.
1,6. Gli Incoterms® ai quali fanno riferimento le presenti CGV sono validi nella versione più aggiornata.

2.    Stipula del contratto
2,1. Tutte le offerte di SERRA sono sempre non impegnative.
2,2. Il Cliente è vincolato al proprio ordine per un periodo di quattro settimane. Questo termine si accorcia a due settimane in caso di oggetti del contratto disponibili "a magazzino" presso SERRA. Il contratto si intende concluso con la conferma scritta dell'ordine da parte di SERRA (ad es. mediante lettera, e-mail o fax) o con l'esecuzione della consegna entro il suddetto termine.
2,3. Qualunque garanzia di caratteristiche e altre dichiarazioni di garanzia necessitano dell'espressa conferma scritta da parte di SERRA.

3.    Prezzi e relative modifiche
3,1. I prezzi si intendono in Euro franco fabbrica di SERRA (EXW Incoterms®) al netto dell'IVA di legge rispettivamente in vigore e dei costi di imballaggio, ove applicabili.
3,2. Il Cliente è tenuto a consegnare a SERRA i documenti richiesti per l'esecuzione della verifica in relazione alle forniture esenti da IVA e/o a offrirle supporto al riguardo (conferma di ricezione della merce o equivalenti). 
3,3. Si applica il listino prezzi rispettivamente in vigore al momento della stipula del contratto. Qualora dopo la stipula del contratto i costi decisivi per il calcolo del prezzo, in particolare i prezzi delle materie prime, i salari contrattuali, i costi di trasporto nonché imposte e altre tasse, subiscano delle modifiche, SERRA è autorizzata a modificare di conseguenza il prezzo concordato a sua ragionevole discrezione. Eventuali aumenti di un tipo di costo possono essere utilizzati da SERRA per un aumento dei prezzi solo nella misura in cui non siano compensati da una diminuzione dei costi in altre aree. In caso di diminuzioni dei costi i prezzi devono essere adeguati, a meno che tali riduzioni dei costi non siano completamente o parzialmente compensate da aumenti in altre aree. SERRA sceglierà i rispettivi tempi di variazione dei prezzi in modo tale che le riduzioni dei costi non siano prese in considerazione secondo standard che sono meno favorevoli per il Cliente rispetto agli aumenti dei costi, così che le riduzioni dei costi abbiano almeno lo stesso effetto sui prezzi degli aumenti dei costi. Qualora le forniture di SERRA non vengano effettuate nell'ambito di un rapporto contrattuale obbligatorio duraturo, SERRA è autorizzata a modificare i prezzi solo trascorsi almeno quattro mesi dalla stipula del contratto. SERRA è tenuta a comunicare per iscritto la variazione dei prezzi almeno sei settimane prima della rispettiva entrata in vigore indicando la data a partire dalla quale la variazione diventa efficace e le ragioni di tale variazione. Il Cliente può opporsi per iscritto alla variazione del prezzo comunicata da SERRA entro quattro settimane. Diversamente, la variazione del prezzo si intende accettata alla data indicata, che non può essere precedente all'invio della comunicazione in merito. In caso di opposizione del Cliente, a SERRA spetta un diritto di risoluzione o di recesso speciale, che può far valere entro due settimane dalla ricezione dell'opposizione con un termine di tre mesi. In tal caso, il Cliente verrà informato al riguardo separatamente da SERRA nella comunicazione relativa alla variazione del prezzo. Eventuali diritti di risoluzione ordinari o straordinari restano invariati.

4.    Pagamento e garanzia
4,1. Il prezzo d'acquisto e i prezzi per prestazioni accessorie sono dovuti alla consegna o al ritiro e all'emissione della fattura. SERRA è autorizzata a esigere un pagamento anticipato di importo adeguato. SERRA non è tenuta a eseguire l'ordine prima della ricezione di tale pagamento anticipato. I termini di completamento concordati vengono differiti fino alla ricezione del pagamento anticipato. In caso di ordini da parte di Clienti con domicilio o sede commerciale all'estero o in caso di indizi giustificati di un rischio di insolvenza, SERRA è tuttavia autorizzata in qualunque momento, anche nell'ambito di un contratto commerciale in essere, ad effettuare la consegna totalmente o in parte solo dietro pagamento anticipato. SERRA si impegna a dichiarare tale riserva al più tardi con la conferma dell'ordine. In questo caso la consegna avviene solo previo saldo completo.
4,2. In caso di mora, il Cliente deve interessi di mora pari al tasso d'interesse di base annuo aumentato di 9 punti percentuali.
4,3. Al momento o dopo la stipula del contratto, SERRA è autorizzata a esigere una garanzia adeguata (ad es. un acconto adeguato, una garanzia bancaria, una conferma di finanziamento) per il prezzo d'acquisto.
4,4. Qualora la garanzia non venga presentata entro cinque giorni dalla richiesta, i termini si prolungano della durata del ritardo ai sensi del par. 5.2 delle presenti CGV. 

5.    Consegna e ritardo di consegna
5,1. La consegna avviene franco fabbrica di SERRA (EXW Incoterms®), che è anche il luogo di adempimento per la consegna e un eventuale adempimento successivo. Su richiesta e a spese del Cliente, l'oggetto del contratto viene inviato a un altro luogo di destinazione (vendita a distanza). SERRA è autorizzata a stabilire autonomamente il tipo di spedizione (in particolare impresa di trasporti, itinerario, imballaggio).  
5,2. I termini e i tempi di consegna vengono concordati per iscritto e possono essere concordati in modo vincolante o non vincolante. Questi si intendono vincolanti solo qualora SERRA lo confermi espressamente nella conferma d'ordine. I termini di consegna decorrono dalla data della stipula del contratto. I termini e i tempi di consegna si intendono rispettati alla notifica della disponibilità per la consegna. Qualora il Cliente su richiesta non fornisca le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine, i termini e i tempi di consegna si allungano di un intervallo di tempo corrispondente.
5,3. SERRA è autorizzata a effettuare consegne parziali a condizione che la consegna parziale sia fruibile per il Cliente nell'ambito della destinazione contrattuale, che la consegna dei restanti oggetti contrattuali ordinati sia garantita e che ciò non comporti al Cliente una maggiorazione considerevole della spesa o costi aggiuntivi, a meno che SERRA non si dichiari disponibile ad assumersi questi costi.
5,4. Il Cliente può richiedere la consegna da parte di SERRA (con sollecito) trascorse almeno quattro settimane dalla scadenza del tempo/termine di consegna non vincolante concordato. Questo termine si accorcia a due settimane in caso di oggetti contrattuali disponibili presso SERRA. Qualora un tempo di consegna o un termine di consegna vincolante venga superato, SERRA risulta in ritardo con la consegna già al superamento di tale tempo o termine.
5,5. Qualora SERRA sia in ritardo con una consegna o sia impossibilitata a effettuare una consegna per qualsivoglia motivo, la responsabilità di SERRA per il risarcimento danni è limitata in base al par. 10 delle presenti CGV.
5,6. In casi di forza maggiore (circostanze o eventi non prevedibili e non imputabili a SERRA, che non possono essere evitati con l'ordinaria diligenza, come ad es. scioperi e serrate, guerre, incendi, inondazioni, strozzature nei trasporti, carenza di manodopera, energia, materie prime o sostanze ausiliarie, scarsità di materiali a posteriori, restrizioni a importazioni ed esportazioni, misure delle autorità, pandemie, epidemie o altre interruzioni dell'esercizio), sia che questi ostacoli si verifichino presso SERRA o i relativi fornitori o subappaltatori, che impediscono temporaneamente a SERRA di consegnare l'oggetto del contratto nei tempi concordati, SERRA è esonerata da obblighi di consegna per l'intera durata dell'impedimento più un congruo termine di avviamento e in base all'entità degli effetti dell'impedimento. SERRA provvederà a informare immediatamente il Cliente in merito al verificarsi e alla risoluzione della causa di forza maggiore e farà tutto il possibile per eliminare la causa di forza maggiore e limitarne il più possibile gli effetti. SERRA e il Cliente si accorderanno su come procedere qualora si verifichino cause di forza maggiore. Qualora il ritardo dovuto a forza maggiore superi le otto settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di rescindere il contratto in modo straordinario in relazione alla parte non ancora adempiuta o a recedere dal contratto.
5,7. Il rispetto dei termini e dei tempi di consegna è soggetto a riserva di riapprovvigionamento corretto e puntuale, a condizione che la mancata consegna non sia imputabile a SERRA e che quest'ultima abbia stipulato con la dovuta diligenza una concreta operazione di copertura con i rispettivi subfornitori. SERRA si impegna a informare tempestivamente il Cliente in merito al delinearsi di possibili ritardi.

6.    Ritiro
6,1. Qualora sia stato concordato un ritiro, il Cliente si impegna a ritirare l'oggetto del contratto entro 3 giorni lavorativi dalla notifica della disponibilità per la consegna. In questo caso il ritiro è determinante per il trasferimento del rischio.
6,2. Il ritiro non può essere rifiutato per difetti non rilevanti.
6,3. L'oggetto del contratto si intende ritirato qualora SERRA abbia imposto al Cliente un termine adeguato per il ritiro e il Cliente non abbiamo rifiutato il ritiro entro questo termine indicando almeno un difetto.
6,4. Qualora il Cliente sia impossibilitato a ritirare almeno temporaneamente gli oggetti contrattuali predisposti per la consegna, in forma totale o parziale, e sia pertanto in ritardo di accettazione, SERRA è autorizzata a immagazzinare gli oggetti contrattuali, a rischio e a spese del Cliente, nella sua area aziendale o in un altro luogo di deposito di sua scelta, tenendo conto degli interessi del Cliente. SERRA comunicherà immediatamente al Cliente il luogo di deposito e gli fornirà le informazioni su tale luogo, in particolare i costi che insorgono per il Cliente. Il Cliente deve informare immediatamente SERRA dell'impossibilità di ritirare tempestivamente gli oggetti contrattuali predisposti per la consegna. Inoltre, il Cliente è tenuto a cercare immediatamente, con la dovuta diligenza, altri modi per ritirare gli oggetti contrattuali, in particolare mezzi e/o modi di trasporto alternativi.
6,5. In caso di mancato ritiro, SERRA può avvalersi dei suoi diritti di legge, in particolare del diritto di vendita per autotutela ai sensi dell'art. 373 HGB (Codice commerciale tedesco). Qualora SERRA pretenda un risarcimento per danni, questo è pari al 15% del prezzo d'acquisto netto. L'ammontare del risarcimento per danni deve essere aumentato o diminuito qualora SERRA dimostri al Cliente un danno maggiore o minore.

7.    Riserva di proprietà
7,1. Se il Cliente è il cliente finale degli oggetti contrattuali consegnati, SERRA si riserva il diritto di proprietà fino al pagamento totale dei suddetti oggetti.
7,2. Se il Cliente è un affittuario agricolo, qualora sussista o sia legato a un contratto di credito con pignoramento delle attrezzature, è inoltre tenuto a garantire i diritti di proprietà di SERRA sugli oggetti contrattuali non ancora interamente pagati presso l'affittuario/istituto di credito corrispondente.
7,3. Se il Cliente è un rivenditore, gli oggetti contrattuali consegnati restano di proprietà di SERRA fino all'estinzione di tutti i crediti maturati da SERRA in base al contratto o al rapporto commerciale in essere, compresi i crediti futuri o condizionati, anche da contratti stipulati nello stesso momento o successivamente.
7,4. Il Cliente è autorizzato a rivendere gli oggetti contrattuali sotto riserva di proprietà (merce soggetta a riserva di proprietà) nell'ambito delle normali attività commerciali. Il Cliente non è autorizzato a effettuare disposizioni di qualsivoglia natura che pregiudichino la proprietà di SERRA. Requisito per la cessione a terzi è che il Cliente, fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto inclusi interessi e spese, ceda già ora a SERRA i crediti e i diritti acquisiti dalla rivendita a terzi per un valore pari agli importi fatturati da SERRA. SERRA accetta sin da ora questa cessione.

      Qualora il Cliente unisca la merce soggetta a riserva di proprietà ad altre merci, a SERRA spetta la comproprietà sulla nuova cosa in proporzione al valore contabile della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore contabile delle altre merci con l'aggiunta del valore di lavorazione. Se la proprietà di SERRA si estingue con la suddetta unione, mescolanza o lavorazione, allora il Cliente cederà sin d'ora a SERRA i diritti di proprietà a lei spettanti sulla nuova cosa per un ammontare pari al valore contabile della merce soggetta a riserva di proprietà, e la terrà in custodia per SERRA a titolo non oneroso. I diritti di proprietà così spettanti a SERRA sono da intendersi come merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi del par. 7.4.

      Il Cliente cede sin da ora a SERRA, la quale accetta, i crediti dal prezzo d'acquisto, crediti d'impresa o altri crediti derivanti dalla rivendita o dalla rilavorazione o da qualunque altro motivo giuridico (ad es. in caso di assicurazione, operazione non consentita o per perdita di proprietà dovuta all'unione dell'oggetto contrattuale con un terreno) in relazione alla merce soggetta a riserva di proprietà per un importo pari al valore contabile della merce soggetta a riserva di proprietà. La cessione dei crediti ai sensi del par. 7.7 frase 1 serve a garantire tutti i crediti, inclusi quelli futuri, derivanti dal rapporto commerciale con il Cliente.

      Il Cliente è autorizzato alla riscossione dei crediti derivanti dalla rivendita in proprio nome fino a nostro contrordine anche dopo la cessione. L'autorizzazione di SERRA a riscuotere i crediti resta intatta, tuttavia SERRA si impegna a non riscuoterli finché il Cliente adempie correttamente ai propri obblighi di pagamento. SERRA può richiedere al Cliente di comunicarle i crediti ceduti e il relativo debitore, di fornirle tutte le informazioni necessarie per la riscossione, di consegnarle la relativa documentazione e di informare per iscritto il debitore in merito alla cessione.

      I diritti del Cliente alla rivendita e all'utilizzo della merce soggetta a riserva di proprietà, così come l'autorizzazione a riscuotere i crediti ceduti, decadono in caso di interruzione dei pagamenti, domanda o apertura di una procedura di insolvenza presso il Cliente. I diritti di legge di un curatore fallimentare (anche provvisorio) restano intaccati.

7,5. Il Cliente è tenuto a trattare con cura l'oggetto contrattuale/la merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare ad assicurarla a proprie spese contro danni da incendio, allagamento e furto in maniera adeguata al valore a nuovo, e a informare immediatamente SERRA in caso di pignoramento, confisca, danneggiamento e/o perdita della merce; una violazione di tale obbligo autorizza SERRA a recedere dal contratto. Il Cliente sostiene tutti i costi che emergono in particolare nell'ambito di un'obiezione di terzi allo spignoramento ed eventualmente nell'ambito di una sostituzione dell'oggetto contrattuale/della merce soggetta a riserva di proprietà, a meno che questi non possano essere riscossi da terzi.
7,6. Qualora il valore realizzabile delle garanzie concesse a SERRA in base alle suddette disposizioni superi i crediti di SERRA nei confronti del Cliente di oltre il 10%, su richiesta del Cliente SERRA svincolerà delle garanzie a sua scelta.
7,7.    In caso di consegne in altre giurisdizioni, nelle quali la suddetta regola della riserva di proprietà non ha lo stesso effetto di garanzia come in Germania, il Cliente farà tutto il possibile per assicurare immediatamente a SERRA diritti di garanzia equivalenti. Il Cliente adotterà tutte le misure, come ad esempio registrazione, pubblicazione ecc., necessarie e strumentali all'efficacia e all'esecutività di tali diritti di garanzia.

8.    Software, diritti di utilizzo
8,1. Al Cliente è stato concesso un diritto non esclusivo all'utilizzo del software e della relativa documentazione. Il Cliente non è autorizzato a concedere diritti di utilizzo o licenze ad aziende collegate ai sensi dell'art. 15 e segg. AktG, clienti finali o terzi.
8,2. Il permesso di utilizzo è limitato all'oggetto contrattuale al quale si riferisce. Il Cliente non è autorizzato a decompilare o a disassemblare il software, né a effettuare procedimenti di "reverse engineering".
8,3. Il Cliente si impegna a non rimuovere le indicazioni del costruttore, in particolare le informazioni sul copyright, o a modificarle senza previa espressa autorizzazione di SERRA.
8,4. Qualunque altro diritto sul software e sulla documentazione, incluse eventuali copie, resta di SERRA o del fornitore del software.

 

9.    Garanzia
9,1. Le informazioni contenute nelle descrizioni valide al momento della stipula del contratto relative a entità della fornitura, aspetto esteriore, prestazioni, dimensioni e pesi ecc. dell'oggetto contrattuale fanno parte del contenuto del contratto; queste devono essere considerate come approssimative e non rappresentano una garanzia, bensì fungono da parametro per determinare se l'oggetto contrattuale è difettoso. Con riserva di scostamenti nell'aspetto esteriore, modifiche alla forma o alla costruzione, nonché modifiche all'entità della fornitura da parte di SERRA, a condizione che l'oggetto contrattuale non subisca modifiche rilevanti e che le modifiche siano accettabili per il Cliente. Nella misura in cui SERRA utilizzi simboli o numeri per designare l'ordine o l'oggetto del contratto, nessun diritto può derivare in relazione a tali segni. 
9,2. I reclami del Cliente per vizi presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e denuncia dei vizi (artt. 377, 381 HGB). Se durante il controllo o in un secondo momento viene riscontrato un difetto, SERRA deve esserne immediatamente informata per iscritto. La notifica si considera immediata se effettuata entro due giorni lavorativi, pertanto l'invio tempestivo della notifica è sufficiente per rispettare tale termine. Indipendentemente dal suddetto obbligo di ispezione e denuncia, il Cliente deve notificare immediatamente per iscritto eventuali difetti evidenti, al più tardi entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Anche in questo caso, l'invio tempestivo della notifica è sufficiente per rispettare tale termine. Se il Cliente non provvede all'ispezione regolare e/o non segnala la presenza di difetti, si esclude ogni responsabilità per i difetti non segnalati.
9,3. In caso di reclami giustificati SERRA può, a sua discrezione, riparare il difetto o sostituire l'oggetto con un altro in condizioni perfette (adempimento successivo). Qualora un primo adempimento successivo non dovesse andare a buon fine, SERRA è autorizzata ad effettuare un secondo adempimento successivo. In caso di mancato o fallito adempimento successivo oppure trascorso senza esito positivo un termine adeguato stabilito per iscritto dal Cliente o in caso di superfluità della fissazione di un termine secondo le disposizioni di legge, il Cliente può recedere dal contratto o richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto. Qualora il difetto non sia rilevante, al Cliente spetta solo il diritto alla riduzione del prezzo.
SERRA si riserva il diritto di eliminare eventuali difetti nell'ambito della manutenzione o della diagnosi remote (ad esempio tramite un accesso remoto come una connessione VPN o la condivisione del desktop remoto), purché ciò non comporti uno svantaggio per il Cliente, in particolare purché questo non superi la finestra temporale di esecuzione delle prestazioni necessarie in loco, non sussistano rischi per la sicurezza IT e siano rispettati i requisiti tecnici presso il Cliente. A tal fine, SERRA adotterà misure adeguate e conformi allo stato tecnologico attuale per impedire infezioni da virus o altri danni al Cliente.
9,4. Eventuali rivendicazioni da parte del Cliente per risarcimento danni o rimborso di spese inutili sussistono unicamente in base al punto 10 delle presenti CGV e sono escluse in tutti gli altri casi.
9,5. La vendita di oggetti contrattuali usati avviene con l'esclusione di qualunque rivendicazione per vizi materiali. L'esclusione della responsabilità per danni da prodotti difettosi non si applica a rivendicazioni del Cliente per risarcimento danni o rimborso di spese inutili ai sensi del punto 10 delle presenti CGV.


10.    Responsabilità
Ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti, SERRA risponde illimitatamente dei danni causati intenzionalmente o per grave negligenza alla vita, all'integrità fisica e alla salute, se e nella misura in cui i vizi dell'oggetto contrattuale siano stati taciuti in modo fraudolento, in caso di espressa assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento nonché in caso di violazione di un obbligo intenzionale o per grave negligenza. SERRA risponde di danni materiali e patrimoniali causati da negligenza lieve, solo in caso di violazione di obblighi il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Cliente può fare affidamento ("obblighi contrattuali essenziali"), tuttavia limitatamente ai danni tipici prevedibili al momento della stipula del contratto. Qualora il danno sia coperto da una garanzia stipulata dal Cliente per la circostanza di danno corrispondente, SERRA risponde solo di eventuali svantaggi del Cliente ad esso connessi, ad es. premi assicurativi più alti o svantaggi in termini di interessi, fino alla liquidazione dei danni da parte dell'assicurazione. Quanto sopra vale anche per la responsabilità nei confronti di collaboratori/trici e agenti di SERRA.


11.    Prescrizione
11,1.   In deroga all'art. 438 comma 1 n. 3 BGB le rivendicazioni del Cliente per vizi materiali e legali cadono in prescrizione non appena l'oggetto contrattuale ha superato le 2.500 ore di esercizio tipiche entro il primo anno, tuttavia entro un anno dalla consegna (a seconda di quale termine si verifica per primo). Qualora sia stato concordato un ritiro, la prescrizione ha inizio dal giorno del ritiro dell'oggetto del contratto.
11,2.   I suddetti termini di prescrizione non si applicano ai termini di prescrizione previsti dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Anche l'art. 438 comma 1 n. 1, n. 2, e l'art. 438 comma 3 BGB restano invariati. Per rivendicazioni per risarcimento danni del Cliente ai sensi del punto 10 delle presenti CGV si applicano esclusivamente i termini di prescrizione di legge.


12.    Compensazione, diritto di ritenzione, cessione
12,1. Il Cliente può avvalersi del diritto alla compensazione rispetto alle pretese di SERRA solo se la contropretesa del Cliente è incontestata o se sussiste un accordo legalmente vincolante.
12,2. Il Cliente può far valere un diritto di ritenzione solo se questo si basa su pretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale e la pretesa è incontestata o accertata e passata in giudicato.
12,3. Una cessione delle rivendicazioni nei confronti di SERRA è ammessa solo previa autorizzazione scritta della stessa.


13.    Riservatezza, trattamento e salvataggio dei dati
13,1. Il Cliente è tenuto a mantenere il massimo riserbo e a non diffondere né rivelare segreti aziendali di SERRA in base all'art. 2 n. 1 GeschGehG (legge tedesca sui segreti commerciali) così come tutte le informazioni riservate, in particolare dati sensibili di natura economica, legale, fiscale o tecnica (insieme "informazioni riservate"), che gli sono state affidate o delle quali sia venuto a conoscenza, indipendentemente dal fatto che siano esplicitamente contrassegnate come riservate o meno. Il termine "informazioni riservate" non comprende le informazioni che erano già di dominio pubblico o in generale accessibili al pubblico prima della comunicazione o della consegna al Cliente o che lo diventano in un secondo momento senza violare alcun obbligo di riservatezza; di cui il Cliente era già a conoscenza prima della relativa divulgazione senza violare alcun obbligo di riservatezza; che il Cliente ha acquisito autonomamente senza utilizzare o fare riferimento a informazioni riservate di SERRA o che ha ricevuto da una terza parte autorizzata senza violare alcun obbligo di riservatezza. Questo obbligo sussiste anche per un periodo di cinque (5) anni dalla fine del rispettivo rapporto commerciale. Anche il contenuto del singolo contratto è soggetto a questo obbligo.
13,2. Il Cliente non è autorizzato a utilizzare, rielaborare o appropriarsi delle informazioni riservate per se stesso o per scopi diversi da quelli concordati per contratto tra SERRA e il Cliente. In particolare per quanto riguarda prodotti e oggetti, il Cliente non è autorizzato a ricavare autonomamente informazioni riservate nell'ambito della cosiddetta "ingegneria inversa" (reverse engineering) attraverso l'osservazione, lo studio, la scomposizione o la prova di un prodotto/oggetto.
13,3. Qualora siano stati ceduti documenti contenenti informazioni riservate in formato elettronico, questi dati devono essere cancellati oppure, qualora ciò sia tecnicamente possibile, bloccati in modo permanente al più tardi al termine del presente contratto.
13,4. Il Cliente è autorizzato a rivelare internamente le informazioni riservate solo nella misura strettamente necessaria e solo alle persone che necessitano di tali informazioni (secondo il principio del cosiddetto "need-to-know"). In particolare, il Cliente può rendere le informazioni riservate accessibili solo a collaboratori/trici soggetti all'obbligo di segretezza o ai suoi consulenti tenuti al segreto professionale, qualora questi si occupino dei rapporti contrattuali con SERRA e necessitino ragionevolmente di tali informazioni. I collaboratori e le collaboratrici devono essere informati in anticipo in merito a tale accordo. Il Cliente adotterà tutte le misure necessarie per garantire che tutte le persone alle quali vengono divulgate o rese accessibili informazioni riservate procedano con esse in modo analogo a come è tenuto a fare il Cliente.
13,5. Il Cliente provvederà inoltre a proteggere le informazioni riservate da accessi non autorizzati da parte di terzi mediante misure di riservatezza adeguate e rispetterà le disposizioni di legge e contrattuali in materia di protezione dei dati nel trattamento delle informazioni riservate. Ciò comprende anche misure di protezione tecniche adatte in base allo stato tecnologico attuale (art. 32 RGPD) e l'obbligo di collaboratori e collaboratrici alla riservatezza e al rispetto della protezione dei dati (art. 28 comma 3 lett. b RGPD).
13,6. Qualora il cliente violi intenzionalmente o per negligenza i suddetti obblighi di riservatezza, si impegna al pagamento di una penale contrattuale proporzionata, il cui importo deve essere stabilito da SERRA a sua ragionevole discrezione e che in caso di controversie deve essere verificato dal tribunale competente. L'importo della penale contrattuale si basa in particolare sul grado di riservatezza del segreto aziendale violato o di eventuali altre informazioni riservate, nonché sul numero delle persone non autorizzate alle quali tali informazioni sono state rivelate.
13,7. SERRA elabora dati personali conformemente alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 dell'Unione Europea (RGPD)) nonché ad altre disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare quelle della legge federale sulla protezione dei dati in Germania (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Tutti i dati vengono trattati con la massima riservatezza. Maggiori informazioni sono reperibili nelle avvertenze sulla protezione dati separate all'indirizzo https://www.serra-sawmills.com/de/datenschutz; qui è contenuta una panoramica dettagliata del trattamento dei dati personali. Qualora necessario per l'esecuzione della manutenzione e della diagnosi remote, le Parti stipuleranno un accordo scritto separato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 RGPD.
14.    Foro competente, legge applicabile e ulteriori disposizioni
14,1. Per tutte le rivendicazioni presenti e future derivanti da rapporti d'affari con commercianti, il foro competente esclusivo, a meno che non intervenga un foro competente esclusivo di legge, è la sede di SERRA. Ciò vale, indipendentemente dallo stato di commerciante, anche qualora il Cliente trasferisca il proprio domicilio o la propria residenza abituale all'estero oppure qualora il suo domicilio o la sua residenza abituale non siano noti al momento della presentazione del ricorso. Inoltre, SERRA è sempre autorizzata a ricorrere al foro competente generale del Cliente.
14,2. Per il rapporto contrattuale tra SERRA e il Cliente si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania ad esclusione di eventuali norme di collisione del diritto privato internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Per l'interpretazione del contratto, incluse le presenti disposizioni, è determinante esclusivamente la versione in lingua tedesca.
14,3. Qualora una clausola delle presenti CGV sia o diventi inefficace, questo non pregiudica l'efficacia del contratto e delle restanti clausole. La clausola inefficace o nulla deve essere sostituita con una che si avvicina il più possibile alla finalità economica perseguita della stessa. Lo stesso vale per eventuali lacune normative.